Industria 4.0 nella Refrigerazione commerciale

Cosimo Tagliente • nov 28, 2023

27/11/2023 - Certificazione degli Impianti di Refrigerazione commerciale

Le tecnologie per la refrigerazione commerciale costituite da unità terminali e relativi impianti frigoriferi sono classificabili nell’ambito dell’Allegato A della legge 232/2016:

  • Gruppo 1.  "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti";
  • Sottogruppo 3.  "Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime";


La Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 precisa, a proposito di tale categoria di prodotti:

In questo caso, si intendono macchine e impianti impiegati nell’industria manifatturiera discreta, nell’industria di processo e in quella di trasformazione che devono essere dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità (sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all’interno dell’impianto).

Nel rispetto delle condizioni sopra esposte, la voce nell’elenco è applicabile indipendentemente dal prodotto (o semilavorato) realizzato o trasformato o trattato e dal relativo ciclo tecnologico e indipendentemente dal tipo di realizzazione o trasformazione o trattamento (meccanico, chimico, fisico, ecc.) indotto sul prodotto o semilavorato. Per impianto o porzione di impianto si intende un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente.


Nelle risposte ai quesiti pubblicate dal MiSE in data 12 luglio 2017 si specifica che per trasformazione si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Negli esempi che seguono tale definizione sono citate varie tipologie di trasformazione, tra cui quelle chimico/fisiche, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare mediante conservazione alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute.

Gli impianti per la refrigerazione commerciale e industriale rientrano quindi a pieno titolo nella categoria indicata in quanto preservano il bene dalle alterazioni naturali che ne pregiudicherebbero il valore.


Va da sé che rientra in questa categoria non il singolo mobile refrigerato ma l'intero impianto con le relative centrali frigo e gli impianti di servizio compreso quello - indispensabile - di gestione e monitoraggio da remoto.


E' il caso di ricordare che il Gruppo 1 dell'Allegato A della Legge 232/2016 comprende i beni strumentali per i quali i requisiti necessari per fruire del Credito di Imposta 4.0 sono 5 + 3 e non solo quello dell'interconnessione.


Nello specifico i requisiti più problematici o su cui più "complicate" sono state le interlocuzioni (mie personali) con i clienti e i loro fornitori sono:

  1. la seconda parte del requisito relativo "interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
  2. l'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo

Rispetto al primo punto ritengo

  • non siano ammissibili soluzioni che consentono la sola LETTURA dei dati dai banchi frigo (spesso realizzati con APP scaricabili e utilizzabili solo su cellulare)
  • non siano ammissibili soluzioni con gli impianti che utilizzano protocolli di comunicazione "proprietari" protetti da "segreti" industriali, a tal proposito la Circolare n. 4/2017 è chiarissima (i protocolli di comunicazione devono essere basati su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciuti)

Rispetto al SECONDO PUNTO ritengo:

  • assolutamente insufficiente una integrazione realizzata mediante il semplice invio "occasionale" di e-mail verso un indirizzo configurabile dall'utente, anche utilizzando l'interpretazione più favorevole "concessa" dalla Circolare 4/2017 e da successivi interpelli/circolari l'integrazione DEVE essere automatica, senza intervento umano, e se si sfrutta la prima tipologia di integrazione (quella con il sistema logistico realizzata a livello "informativo") è indispensabile che i dati provenienti dall'impianto di refrigerazione incrocino automaticamente uno o più processi aziendali già automatizzati (approvvigionamento, manutenzione, assicurazione qualità, etc.). 


La sostanza di questi requisiti peraltro è quella - anch'essa ripetuta svariate volte in circolari e interpelli - che il credito 4.0 lo si ottiene se si dimostra che i beni strumentali sono utilizzati in processi di business aziendali evoluti verso il paradigma dell'industria 4.0 e non semplicemente perché tali strumenti sono capaci di tracciare la loro posizione o inviare mail !!


Infine, aggiungo che non condivido la scelta di alcuni fornitori che classificano i loro impianti di refrigerazione  come appartenenti al Gruppo 2, Sottogruppo 2 "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica". Questa scelta semplifica molto la "certificazione dei requisiti per la 4.0" sia essa derivante da perizia asseverata o da dichiarazione del rappresentante legale ma - A MIO PARERE - potrebbe essere oggetto di contestazione in sede di verifica dell'Agenzia delle Entrate.





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